STATUTO
Associazione Italian Street Art - ISA

Art. 1. COSTITUZIONE

Si è costituita con sede in via Nino Bixio 37, Milano, un’associazione che assume la denominazione di “ITALIAN STREET ART”.


Art. 2. ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione svolge attività nei settori di cultura, politiche giovanili, creatività giovanile, ambiente, senza finalità di lucro.

L’Associazione promuove in particolare progetti relativi agli ambiti artistici dei movimenti Graffiti Writing e Street Art promuovendo artisti, progetti e progettualità diretti a un pubblico nazionale e internazionale.


Art. 3. COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono compiti dell’Associazione:

• Promozione della creatività giovanile attraverso progetti mirati;

• Organizzazione di eventi, performance e decorazioni artistiche;

• Favorire la comunicazione interculturale giovanile attraverso scambi, viaggi e progetti condivisi con altre realtà associative.

Art. 4. - ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età.


Art. 5. – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

· indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza,

· dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.


Art. 6. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI

La presentazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima Assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.


Art. 7. SERVIZI AI SOCI

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.


Art. 8. DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

· al pagamento della tessera sociale;

· all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.



Art. 9. RIMOZIONE DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.


Art. 10. PATRIMONI

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

· dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

· dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

· dal fondo di riserva.


Art. 11. SOMME VERSATE

Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

Art. 12. BILANCIO

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il trentuno di marzo dell’anno successivo.


Art. 13. RESIDUO BILANCIO

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 2 e 3 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.


Art. 14. ASSEMBLEE DEI SOCI

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con annuncio scritto ad ogni socio.



Art. 15. ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo. Essa:

· approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale,

· procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato;

· elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;

· approva il bilancio consuntivo e preventivo;

· approva gli stanziamenti per iniziative previste dall’articolo 3 del presente statuto;

· delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.



Art. 16. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria è convocata:

· tutte le volte che il Consiglio Direttivo le reputi necessario;

· ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.


Art. 17. REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima.


Art. 18. VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

Art. 19. STRUTTURA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 20. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque consiglieri (quattro più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l’Assemblea e restano in carica un anno (oppure due o tre anni).


Art. 21. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ogni anno (oppure ogni due o tre anni) l’Assemblea Ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.


Art. 22. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono l’Ufficio di Presidenza.

Art. 23. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.



Art. 24. DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 25. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

· redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;

· curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

· redigere i bilanci;

· complilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

· stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

· formulare il regolamento interno dell’Associazione;

· deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

· favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione.

Art. 26. REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono eletti a maggioranza dall’assemlea dei soci in numero di tre e restano in carica due anni.


Art. 27. COLLEGIO DEI PROBIVIERI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che vengono eletti dall’Assemblea dei soci a maggioranza; essi vengono scelti tra i non soci e restano in carica due anni.


Art. 28. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplementi elenti dall’Assemblea dei soci a maggioranza; restano in carica due anni.


Art. 29. MANSIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valida per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano ad un componente dell’Ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 30. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.


Art. 31. DECISIONI ASSEMBLEARI

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.


Art. 32. CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non sono retribuite.



LETTO ED APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA